Realizzare un Sito Web Olistico e legislazione Campo fattura

Realizzare un Sito Web

L’aggettivo ecosostenibile deriva dal greco “oikia” che significa casa e dal latino “sustinere” che significa mantenere. L’unione dei due termini letteralmente significa “mantenere le regole della casa”.
Con ecosostenibile intendiamo, quindi, qualsiasi materiale, prodotto, attività o processo che nel suo divenire continuo mantenga inalterate le regole a fondamento della realtà ecosistemica in cui si trova ad essere “consentendo alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle future di fare altrettanto…” (Rapporto Brundtland 1987).
Un sito web Ecosostenibile, viene progettato in maniera tale da rendere agevole la futura manutenzione, riducendone le difficoltà e i costi di aggiornamento.

Creazione di un sito web
I siti web, per essere facilmente utilizzabili dai visitatori ed essere meglio posizionabili sui motori di ricerca devono rispettare regole ben precise.
E' necessario che un sito sia friendly, ovvero "amichevole". L'informazione deve essere ben strutturata, per consentire al "navigatore" di compiere agevolmente il suo viaggio.
Un sito mal organizzato nei suoi contenuti è per definizione non usabile, indipendentemente da tutti i fattori tecnici. Prima ancora di decidere sul sistema di sviluppo, sulle tecniche impiegate, sul linguaggio usato, occorre che sia redatto un albero dei contenuti del sito che evidenzi le sezioni principali ed i temi dei livelli immediatamente sottostanti.
Questo presuppone una conoscenza delle SCIENZE DELL'INFORMAZIONE, e del relativo approccio metodologico.
Posizionamento di un sito web sui motori di ricerca
Uno dei criteri maggiormante utilizzato da google per l'indizzazione di un sito web si basa innanzitutto sull'aspetto semantico, ovvero sui contenuti del sito stesso.
Dunque, un sito ricco di contenuti avrà maggiori probabilità di essere ben posizionato rispetto ad un sito scarno.
Altro aspetto importante da considerare è la scelta delle immagini, che saranno di dimensioni tali da consentire una rapida visualizzazione del sito stesso.
Tempi di attesa molto alti nel caricamento delle pagine penalizzano anche i visitatori, che dopo aver aspettato un certo numero di secondi, decidono di abbandonare il sito.
Buona norma è l'utilizzo dei CSS (CSS-Cascading Style Sheets), che rendono il codice facilmente leggibile (soprattutto dai motori di ricerca) e manutenibile.
Usare i fogli di stile (CSS) è un metodo rapido e semplice per effettuare cambiamenti all'interno di pagine o siti web, ovvero per realizzare Siti Web Ecosostenibili.

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  • per la stessa ragione, su questo sito troverai materiale recuperato dalla rete - di cui non sempre mi è possibile risalire all'autore. (Ad esempio alcune immagini ripescate dai files temporanei di Internet Explorer; oppure stralci di notizie che mi sono giunte per email ma senza l'indicazione del sito da cui sono state tratte; ecc.)
    Casomai dovessi trovarci roba tua, ti prego di segnalarmelo (cliccando "CONTATTI" nella barra-menù in alto, o l'icona a forma di busta in basso a destra) - indicando come desideri io mi comporti al riguardo:
    1. lasciare sul mio sito le tue cose, ovviamente indicandoti quale autore (con un link al tuo sito, o la tua email)
    2. rimuoverle dal mio sito
Com'è giusto, la scelta spetta unicamente a te. Considera però che internet è nato proprio per condividere - e il bello con internet è che dare non costa nulla: non è che se prendi qualcosa dal mio sito, esso si impoverisce, o perde dei visitatori. Al contrario, a me per primo conviene permetterti di farlo, perchè grazie al link di rimando che metterai sul tuo sito, mi arriveranno nuovi visitatori che altrimenti non avrebbero mai saputo niente di questo sito.
È precisamente questo, lo spirito del "fair use". Non si tratta di voler violare i diritti d'autore di nessuno: si tratta solo di usare il buonsenso, scoprendo che COLLABORARE presenta molti più vantaggi rispetto al COMPETERE.
Fine del "pistolotto" introduttivo. :-) Grazie per l'attenzione, e.. BUONA NAVIGAZIONE!



Se questi "operatori" non sono riconosciuti, come possono svolgere la loro attività?
La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata: La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) L’iniziativa economica privata è libera (art.41).
Ma non essendoci leggi specifiche per queste nuove figure professionali, ognuno di queste figure, cerca di "inquadrarsi" nel modo più conveniente e legale possibile. Iscrivendosi ad un "albo", un'associazione che possa rappresentarlo e assicurandosi presso una di loro. In Italia quasi ogni disciplina ha una o più "federazioni" o "associazioni" che rappresentano una o più discipline, oltre a fornire informazioni e creare un "albo ufficiale" di una determinata fascia di operatori o disciplina/e, organizza anche dei corsi.

Nonostante ci si basi su valori ed etiche Olistiche/spirituali, non si riesce ad unirsi! per creare un'unica ISTITUZIONE!
( 1 ) LE DISCIPLINE OLISTICHE (MASSAGGI, RIFLESSOLOGIA, SHIATSU...) SONO ATTIVITA' SANITARIE O COSA?
Le discipline olistiche, ed in questa terminologia rientrano svariate discipline (in generale tutte le Arti Manuali dal Massaggio Occidentale allo Shiatsu, alla Riflessologia, poi la Naturopatia, l'Osteopatia, le 'Arti Energetiche', ecc.) si occupano di'preservare-mantenere- aiutare a recuperare' l'ottimale stato di benessere psico-fisico e ciò che le differenzia dalle Arti Sanitarie propriamente dette (la Medicina Allopatica, la Fisioterapia, ecc.) consiste nel 'prendersi cura' in senso globale della persona, di non lavorare sul quadro sintomatologico e, quindi, sulla cosiddetta 'malattia', ma hanno l'obiettivo primario di'sollecitare' le risorse di cui ciascun organismo (o per meglio dire Persona) è dotato al fine dell'ottimale stato di salute e benessere che, come anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, non indica semplicemente uno stato di mancanza di malattia, bensì una più ampia condizione e pienezza di vita in cui la persona si esprime ed opera in completa armonia con sè stessa e con l'ambiente in cui è (casa, famiglia, lavoro, società).
In sostanza l'Operatore Olistico non è un medico od una figura paramedica e tantomeno può o deve svolgere attività di pertinenza medica (ovvero 'diagnosticare' le eventuali patologie e tarare un iter 'terapeutico') ma è una figura che potremmo definire di 'Educazione al Benessere' che, attraverso conoscenze ed esperienze specifiche, 'accompagna' la Persona verso il pieno Benessere; per usare una terminologia anglofona potremmo definirlo un 'Wellness Counselor', un Consulente al Benessere.
Talvolta l'azione di un Operatore Olistico, laddove se ne presentino le opportunità e condizioni, affianca e coadiuva una terapia medica ufficiale, consentendo alla persona di magari meglio rispondere (in virtù della stimolazione delle naturali ed innate risorse interne!) alla terapia in atto.
La grande valenza delle discipline olistiche però è quella di anticipare o meglio evitare che un'eventuale situazione di disarmonia, disagio e magari anche malessere generale (non essenzialmente di tipo fisico) sfoci in una vera e propria'patologia', la quale il più delle volte non è altro che la risultante finale di tutta una serie di condizioni, situazioni, modi di vivere, atteggiamenti soprattutto mentali nei confronti della vita, che si traduce, col tempo, in un grosso 'avvertimento' che il corpo fisico (altrimenti detto 'soma') ci rivolge affinché ci si prenda meglio cura di sé stessi ma non solo sul piano strettamente fisico!
In tal senso sorge spontanea una domanda: "non è meglio allora evitare di alimentare una condizione che potrebbe portarci un giorno a stare male?" Ovviamente sì! Ed è proprio questo il grande campo d'azione in cui le Medicine Naturali o Complementari che dir si voglia si muovono.
Altro grande aspetto di rilevanza culturale è che, tutte indistintamente, le discipline olistiche sono frequentabili anche per un migliore sapere personale circa la 'gestione della propria salute'.
Per saperne di più su tale aspetto: http://www.benessere.com/salute/mednat/introduz.htm

( 2 ) UN OPERATORE DEL SETTORE OLISTICO (AREA BENESSERE) COSA PUO' EFFETTIVAMENTE FARE?
In generale sono 'trattabili' tutte quelle situazioni in cui la persona non manifesta una condizione definibile 'patologica' ma, generalmente, tutte le 'disarmonie' che si traducono in stati di malessere vago e generalizzato, affaticamento, scarsa resistenza allo stress, scarsa carica energetica, ecc. le quali, se non affontate e risolte per tempo, potrebbero 'cristallizzarsi' e portare alla già citata condizione di 'malattia' che, ricordiamo, poi è di stretta pertinenza medica.
In tal senso il campo d'azione dell'Operatore Olistico è potenzialmente molto vasto: chi può dire di non aver mai accusato una delle condizioni suindicate?
Resta sottinteso che allorquando l'Utente si rivolge all'Operatore Olistico e dichiara una condizione di patologia in atto e magari di essere in terapia si deve avere la coscienza e l'accortezza di verificare bene se il servizio olistico può essere prestato a supporto dell'azione medica in atto, ed in armonia con il terapeuta 'ufficiale', oppure se è preferibile, in un'ottica di tutela e rispetto della persona, non trattare in alcun modo la persona stessa. Quest'ultimo aspetto viene sempre sottolineato durante i seminari di formazione ed in tal senso la 'sensibilità' relativa alle condizioni 'limite' ovviamente si acquisisce col tempo e l'esperienza.
( 3 ) E' LEGALE ESERCITARE ATTIVITA' NEL SETTORE OLISTICO / AREA BENESSERE?
Assolutamente sì è la risposta al primo quesito, mentre per il secondo è negativa e spieghiamo meglio: nella stessa Costituzione è garantito il diritto e la libertà di operare, come liberi professionisti o in associazione o addirittura in forma cooperativa; di seguito vengono riportati gli articoli di Legge più salienti in tal senso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.4: La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
ART.35 -III -RAPPORTI ECONOMICI: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...
ART.41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...
ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...
CODICE CIVILE
libro Quinto, del Lavoro - ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
È quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario un 'riconoscimento' ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.
A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro):
""Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente."
·       È solo quando l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".

( 4 ) CHI NON HA ALCUNA ESPERIENZA PREGRESSA PUO' ADERIRE AD UN PERCORSO FORMATIVO?
Assolutamente sì in quanto la maggior parte dei Corsi attuati da Adhara prevede un inizio 'modulare', ovvero, in senso cronologico, vengono dapprima trattate le 'basi' in modo che chiunque possa acquisire gli appropriati strumenti conoscitivi ed operativi per seguire in massima tranquillità il programma formativo prescelto; per gli aspetti già citati nel punto precedente non esistono inoltre, ad oggi, requisiti formali per l'accesso ai Corsi, se non la motivazione e la sensibilità (assolutamente individuale) verso tali argomenti legati, ripetiamo, alla conoscenza dei naturali sistemi di gestione della salute e del benessere.
È implicita la considerazione che chi già svolge un'attività del settore sanitario può affrontare tali percorsi olistici in una visione di aggiornamento, ampliamento e differenziazione delle proprie capacità e pertinenze specifiche.
( 5 ) CHE TITOLO RILASCIA CENTRO ADHARA DOPO LA FREQUENZA DI PROGRAMMA FORMATIVO?
In relazione anche a quanto riportato poco sopra, ed al fatto che allo stato attuale dei fatti non esiste nel nostro Paese una effettiva regolamentazione del settore, i titoli rilasciati a fine formazione hanno un carattere di 'certificazione di diritto privato'da non confondere, in tal senso, con titoli abilitanti a livello giuridico come avviene per altre professioni che godono invece di una regolamentazione legislativa; nessun centro in Italia (Centro Adhara compreso) può vantare di poter rilasciare 'titoli abilitanti' (in senso giuridico) e tantomeno sono validi, sempre sotto il profilo giuridico, i riconoscimenti di qualsivoglia organizzazione estera proprio per il fatto già citato della mancanza di legislazione italiana in materia; spesso i presunti riconoscimenti della scuola xy del paese yz non sono altro che attestazioni di tipo accademico, ma non hanno il valore che spesso viene proclamato con tanta superficialità o, forse, con deliberata volontà di abbagliare!
Quindi, per riassumere, Centro Adhara, in qualità di realtá privato, allorquando rilascia un attestato si assume la responsabilità di certificare che la persona la quale ha seguito un percorso formativo è in grado di svolgere, avendone acquisito le capacità pratico-teoriche, una data disciplina ed anzi, proprio per tale senso di responsabilità, ogni attestato rilasciato è corredato di una valutazione in maniera tale che poi un potenziale Utente di servizi possa discriminare 'quanto è bravo/a'l'Operatore/Operatrice a cui si rivolge.
Tale protocollo, senza volersi sostituire a nessuna autorità legislativa competente, è stato creato anche al fine di distinguersi da altre realtà che, con massima superficialità, rilasciano attestati, certificati e quant'altro senza alcun criterio: magari basta aver partecipato (e soprattutto pagato!) ad un corso ed il 'pezzo di carta' è sbrigativamente conferito: "tanto non è riconosciuto, quindi...." Centro Adhara, proprio per la mancanza di regolamentazione, essendo una realtá privata le cui risorse principali sono derivate dagli Utenti stessi, e quindi beneficia in modo indiretto della capacità acquisita dai propri Utenti, tiene oltremodo a garantire la 'qualità sostanziale' del servizio formativo svolto, a vantaggio di tutti: Utenti, Utenti/Clienti degli Utenti Centro Adhara.
Inoltre, per i presupposti già elencati al punto 3, il fatto che manchi una effettiva regolamentazione del settore non significa che le 'Arti per la Salute' non possano essere esercitate in massima libertà, tranquillità e nel pieno rispetto della Legge e delle altrui competenze.
( 6 ) PER POTERSI ORGANIZZARE A LIVELLO FISCALE, AMMINISTRATIVO?
Prenderemo in esame la normativa dal punto di vista dell'operatore individuale in quanto la forma societaria o associativa è soggetta ad una varietà di norme fiscali e previdenziali che necessitano di uno spazio più approfondito (è in quest'ambito che Centro Adhara fornisce un completo servizio di consulenza per chi intende crearsi una realtà operativa nel settore olistico).
Quindi se l'Operatore Olistico decide di svolgere la sua attività in forma individuale, quindi libera professione, aprendo posizione IVA col codice ATECO (Attività Economiche) 960909; ed ai fini dell'individuazione del tipo di contabilità da utilizzare, agli inizi si può essere inquadrati fra i:
·        CONTRIBUENTI REGIME EX MINIMI - sino a 20 milioni di fatturato annuo
·        CONTABILITÀ SEMPLIFICATA TRIMESTRALE con fatturato annuo sino a 600 milioni.
Le principali differenze riguardano:
1.    deducibilità forfettaria dei costi del 25%, per tanto tasse ed i.v.a. sono calcolate sul 75% del volume d'affari(contribuenti regime ex minimi)
2.    deduzione analitica dei costi e pagamento tasse ed iva in base al risultato del conteggio analitico (contabilità semplificata)
La valutazione dell'opportunità di una delle due scelte è soggettiva , cioè a seconda del volume della propria attività, ed in base ai costi che ogni operatore ritiene di dover sostenere per lo svolgimento dell'attività stessa. Alla parte fiscale si deve aggiungere, l'iscrizione obbligatoria alla gestione separata I.N.P.S. - art. 2 comma 26 L.335/95, al fine di costituirsi una base di versamenti contributivi per una futura pensione. L'iscrizione è obbligatoria e la percentuale di versamento è attualmente del 27%, di cui 2/3 a carico dell' operatore, ed 1/3 (4%) a carico del cliente, su un massimale annuo di 148 milioni; la percentuale a carico del cliente è da addebitarsi in fattura.
Altro importante riflesso fiscale e previdenziale riguarda il caso in cui l'operatore svolga attività di corsi o seminari per Enti o aziende. In questo caso la fattura dovrà essere corredata di ritenuta a titolo di acconto d'imposta pari al 20% dell'imponibile da versare a cura dell'azienda o Ente organizzatore. Rimane invariata la parte I.V.A. (20%) e previdenziale (4%).
Tutto quanto esposto è una piccola disamina di una situazione tipo, le particolarità e i dubbi relativi all'avviamento e gestione fiscale e previdenziale, di questo tipo di professioni sono da valutare di volta in volta, secondo le modalità e le normative via via applicabili, in quanto proprio per la peculiarità della prestazione, e per il fatto che si tratti di quelle nuove professioni affacciatesi sul mercato, il tutto sarà in via di evoluzione nei prossimi anni. Molto dipenderà dal numero degli addetti e dalle forme associative o meno che si vorranno utilizzare per lo svolgimento di questi splendidi "mestieri".


SI SEGNALA CHE, IN ALTERNATIVA, LA CREAZIONE DI UN'ATTIVITÀ NEL SETTORE OLISTICO SOTTO LA FORMA GIURIDICA DI REALTA' ASSOCIATIVA SEMPLIFICA PARECCHIO LA GESTIONE OPERATIVA E, PER DI PIÙ, SVINCOLA DALLE IMPOSIZIONI FISCALI E DALLE TASSAZIONI DEL REDDITO, ED INOLTRE È ATTUABILE E GESTIBILE ANCHE DA PARTE DI LAVORATORI DIPENDENTI (PUBBLICO O PRIVATO) CHE MAGARI DESIDERANO AVERE UNA SECONDA ATTIVITÀ.

Informazione Legislativa Legge 4/2013

CORRETTA INFORMAZIONE LEGISLATIVA e LAVORATIVA
Operatore del Massaggio Olistico /Operatore del Benessere
Lo Stato italiano non offre parametri di valutazione per la  formazione di massaggiatore per il benessere ( non esiste un “Diploma” di massaggiatore statale): esiste quello del massofisioterapista, del fisioterapista e dell’estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico.  Per questo motivo una Scuola, un Centro, un’Associazione che svolgono attività di formazione nel massaggio per il benessere e nelle biodiscipline devono essere scelti per il programma di formazione che offrono. Questo vale anche per Regioni,  Provincie e Comuni: è necessario non confondere le “qualifiche regionali professionali” con l’abilitazione all’esercizio della professione. Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 2013 che disciplina l’attività professionale di tutti quei lavoratori che non appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche tutti coloro che operano in ambito olistico.

Legge n° 4/2013: “Disposizioni in data 10 febbraio 2013 della Legge sul riconoscimento delle libere professioni,” entrata definitivamente in vigore con pubblicazione G.U. n. 22 del 26.01.2013.
Con questa legge  l’Italia si è adeguata alla realtà Europea ed ora la preparazione all’interno di percorsi di formazione specifici nel settore del benessere olistico assume una nuova, concreta, dignità professionale. Una legge che sicuramente infastidisce tutti i detrattori delle libere professioni non organizzate in Albi, Ordini, Collegi, ecc.., La presa di posizione da parte di coloro che in tutti questi anni hanno “remato contro”, rallentando l’iter legislativo, non ha bloccato lo sviluppo di professionalità quali il Naturopata, il Counselor e l’Operatore Olistico, che in tutta Europa hanno da tempo dignità equiparate a quelle più tradizionali, ma semplicemente, purtroppo,  consentito il proliferare di persone con scarsa ed equivoca preparazione, ai danni dell’utenza e dell’immagine di seri professionisti.

La legge affida pertanto a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con  forme di garanzia per gli utenti. Con l’approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in due modalità organizzative:
professioni organizzate in Ordini, Albi  e Collegi (medici, architetti, avvocati, ecc.)
professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della  qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.
Nel momento in cui una Scuola, un’ Associazione, un Centro privato rilasciano un Attestato a seguito di un percorso formativo professionale (minimo  200 ore) o un Diploma (a conclusione di un ciclo di studio, minimo  400 ore e con valore sempre di attestazione) agisce come “certificazione di diritto privato”, assumendosi la responsabilità di certificare il percorso formativo svolto dalla persona, a seguito di verifiche e monitoraggio delle capacità teoriche e pratiche nel massaggio classico, olistico, bioenergetico: il massaggio per il benessere.
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione.
E’ il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito:
http://www.csenmilano.it
Sempre parlando in termini di legge, deve essere chiaro che il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio Bioenergetico e Benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere devono essere riconosciute ed affiliate al CONI.
La Legge chiarisce ogni dubbio riguardo la legittimità a svolgere l’attività di massaggi con quanto sancito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro)
L’ ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER OPERATORIM OLISTICI del Centro LA FARFALLA DI lUCCA – attesta  il percorso e la formazione professionale utile per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro. Tale attestazione è riconosciuto da
S.I.A.F. : la S.I.A.F. è un’associazione professionale di categoria ufficialmente registrata e inserita negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia, censita nella banca dati del CNEL (Camera Nazionale di Economia del Lavoro),  accreditata presso il CoLAP(Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali): ha il compito di promuovere e coordinare il riconoscimento, la tutela e l’attestazione.
Parlare del massaggio spesso crea perplessità e confusione,  ma proprio per questo è indispensabile essere il più precisi e chiari possibile ed è assolutamente legale e tutelato  il  lavoro in tale contesto (massaggio per il benessere) a patto che non si svolgano pratiche estetiche o terapeutiche.
In definitiva, attualmente in Italia  in merito all’attività di Massaggiatore del benessere, olistico e bioenergetico , è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
L’importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’ assicurazione a tutela della professione.
ll codice attività I.N.P.S. è:
Codice 26  “Operatore per il benessere fisico”
L’ Operatore del Benessere – Operatore del Massaggio  è un lavoratore autonomo, non necessita d’iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività:
“Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09  – altre attività di servizi alla persona.
Titpologia di attività:
75 – Massaggi
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico
Le possibilità di lavoro,  anche in un panorama difficile e complesso come quello italiano, sono davvero confortanti e numerose, il settore del benessere è effettivamente uno dei pochi in costante crescita, con una sempre più ampia e articolata richiesta di operatori del benessere presso centri specializzati (centri estetici, centri termali, centri benessere, spa..). L’attività di massaggio per il benessere offre la possibilità di assunzione in qualità di lavoratori dipendenti con contratti legali riferiti alle diverse realtà lavorative, oppure come liberi professionisti con il codice Iva relativo alla professione (96.09.09).





 

L’associazione

L’Associazione mette a disposizione una Sala per le Attività per svolgere  seminari,corsi e incontri culturali, tutti riguardanti discipline del benessere e/o medicina alternativa.
Inoltre concede in uso temporaneo i propri spazi a professionisti del benessere per esercitare e divulgare la propria attività.
ORARIO ASSOCIAZIONE:
L’Associazione non può garantire un orario fisso di apertura in quanto all’interno vengono fatte attività che richiedono la chiusura al pubblico.
Per iscriversi a Seminari, Corsi e Conferenze è necessaria la prenotazione.
L’organizzazione del centro è gestita dal  Presidente della Farfalla Sig. VIANI ALEX cell.3479159843



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