Realizzare un Sito Web Olistico e legislazione Campo fattura
Realizzare un Sito Web
L’aggettivo ecosostenibile
deriva dal greco “oikia” che significa casa e dal latino “sustinere” che
significa mantenere. L’unione dei due termini letteralmente significa
“mantenere le regole della casa”.
Con ecosostenibile intendiamo,
quindi, qualsiasi materiale, prodotto, attività o processo che nel suo divenire
continuo mantenga inalterate le regole a fondamento della realtà ecosistemica
in cui si trova ad essere “consentendo alla generazione presente di soddisfare
i propri bisogni senza compromettere la capacità delle future di fare
altrettanto…” (Rapporto Brundtland 1987).
Un sito web Ecosostenibile,
viene progettato in maniera tale da rendere agevole la futura manutenzione,
riducendone le difficoltà e i costi di aggiornamento.
Creazione di un sito web
I siti web, per essere
facilmente utilizzabili dai visitatori ed essere meglio posizionabili sui
motori di ricerca devono rispettare regole ben precise.
E' necessario che un sito
sia friendly, ovvero "amichevole". L'informazione deve
essere ben strutturata, per consentire al "navigatore" di compiere
agevolmente il suo viaggio.
Un sito mal organizzato nei
suoi contenuti è per definizione non usabile, indipendentemente da tutti i
fattori tecnici. Prima ancora di decidere sul sistema di sviluppo, sulle
tecniche impiegate, sul linguaggio usato, occorre che sia redatto un albero dei
contenuti del sito che evidenzi le sezioni principali ed i temi dei livelli
immediatamente sottostanti.
Questo presuppone una
conoscenza delle SCIENZE DELL'INFORMAZIONE, e del relativo approccio
metodologico.
Posizionamento di un sito web sui motori di ricerca
Uno dei criteri
maggiormante utilizzato da google per l'indizzazione di un sito web si basa
innanzitutto sull'aspetto semantico, ovvero sui contenuti del sito stesso.
Dunque, un sito ricco di contenuti avrà maggiori
probabilità di essere ben posizionato rispetto ad un sito scarno.
Altro aspetto importante da
considerare è la scelta
delle immagini, che saranno di dimensioni tali da consentire una rapida visualizzazione
del sito stesso.
Tempi di attesa molto alti nel
caricamento delle pagine penalizzano anche i visitatori, che dopo aver
aspettato un certo numero di secondi, decidono di abbandonare il sito.
Buona norma è l'utilizzo
dei CSS (CSS-Cascading
Style Sheets), che rendono il codice facilmente leggibile (soprattutto
dai motori di ricerca) e manutenibile.
Usare i fogli di stile
(CSS) è un metodo rapido e semplice per effettuare cambiamenti all'interno di
pagine o siti web, ovvero per realizzare Siti Web Ecosostenibili.
Copyright © 2014 The Living Spirits.
Tutti i diritti riservati.Cristina Bassi P.IVA: 05477150964
http://www.thelivingspirits.net non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata", come richiede la legge numero 62 del 7 marzo 2001. Gli aggiornamenti vengono effettuati senza alcuna scadenza fissa e/o periodicità.
Le osservazioni, note e informazioni di carattere salutistico e relative al benessere personale contenute in questo sito, non intendono sostituirsi in alcun modo ad una diagnosi e/o terapia medica. Designed by CREDITS.
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principi etici dell'uso "equo & solidale" ("fair use")
..vale a dire che sei liberissimo di prendere tutto quello che vuoi e riportarlo sul tuo sito, o altro mezzo di comunicazione (un libro, un articolo di giornale, ecc.). Unica condizione, è che ne indichi: - l'autore (io o altri che siano)
- un recapito dell'autore, se c'è (l'indirizzo del
suo sito, altrimenti l'email)
- l'indirizzo di questo sito (www.fenice.info) o
della pagina esatta (cioè quella roba che comincia con http:// che ti
viene indicata selezionando COMANDI|Info sulla pagina corrente)
- per la stessa ragione, su questo sito troverai
materiale recuperato dalla rete - di cui non sempre mi è possibile
risalire all'autore. (Ad esempio alcune immagini ripescate dai
files temporanei di Internet Explorer; oppure stralci di notizie che mi
sono giunte per email ma senza l'indicazione del sito da cui sono state
tratte; ecc.)
Casomai dovessi trovarci roba tua, ti prego di segnalarmelo (cliccando "CONTATTI" nella barra-menù in alto, o l'icona a forma di busta in basso a destra) - indicando come desideri io mi comporti al riguardo: - lasciare sul mio sito le tue cose, ovviamente
indicandoti quale autore (con un link al tuo sito, o la tua email)
- rimuoverle dal mio sito
Com'è giusto, la scelta
spetta unicamente a te. Considera però che internet è nato proprio per
condividere - e il bello con internet è che dare non costa nulla: non è che se
prendi qualcosa dal mio sito, esso si impoverisce, o perde dei visitatori. Al
contrario, a me per primo conviene permetterti di farlo, perchè grazie al link
di rimando che metterai sul tuo sito, mi arriveranno nuovi visitatori che
altrimenti non avrebbero mai saputo niente di questo sito.
È precisamente questo, lo spirito del
"fair use". Non si tratta di
voler violare i diritti d'autore di nessuno: si tratta solo di usare il
buonsenso, scoprendo che COLLABORARE presenta molti più vantaggi rispetto al
COMPETERE.
Fine del
"pistolotto" introduttivo. :-) Grazie per l'attenzione, e.. BUONA NAVIGAZIONE!
Se questi
"operatori" non sono riconosciuti, come possono svolgere la loro
attività?
La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata: La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) L’iniziativa economica privata è libera (art.41).
Ma non essendoci leggi specifiche per queste nuove figure professionali, ognuno di queste figure, cerca di "inquadrarsi" nel modo più conveniente e legale possibile. Iscrivendosi ad un "albo", un'associazione che possa rappresentarlo e assicurandosi presso una di loro. In Italia quasi ogni disciplina ha una o più "federazioni" o "associazioni" che rappresentano una o più discipline, oltre a fornire informazioni e creare un "albo ufficiale" di una determinata fascia di operatori o disciplina/e, organizza anche dei corsi.
Nonostante ci si basi su valori ed etiche Olistiche/spirituali, non si riesce ad unirsi! per creare un'unica ISTITUZIONE!
La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata: La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) L’iniziativa economica privata è libera (art.41).
Ma non essendoci leggi specifiche per queste nuove figure professionali, ognuno di queste figure, cerca di "inquadrarsi" nel modo più conveniente e legale possibile. Iscrivendosi ad un "albo", un'associazione che possa rappresentarlo e assicurandosi presso una di loro. In Italia quasi ogni disciplina ha una o più "federazioni" o "associazioni" che rappresentano una o più discipline, oltre a fornire informazioni e creare un "albo ufficiale" di una determinata fascia di operatori o disciplina/e, organizza anche dei corsi.
Nonostante ci si basi su valori ed etiche Olistiche/spirituali, non si riesce ad unirsi! per creare un'unica ISTITUZIONE!
( 1 ) LE DISCIPLINE OLISTICHE (MASSAGGI, RIFLESSOLOGIA,
SHIATSU...) SONO ATTIVITA' SANITARIE O COSA?
Le discipline olistiche, ed in questa
terminologia rientrano svariate discipline (in generale tutte le Arti Manuali
dal Massaggio Occidentale allo Shiatsu, alla Riflessologia, poi la Naturopatia,
l'Osteopatia, le 'Arti Energetiche', ecc.) si occupano di'preservare-mantenere- aiutare a recuperare' l'ottimale stato di benessere
psico-fisico e ciò che le differenzia dalle Arti Sanitarie propriamente dette
(la Medicina Allopatica, la Fisioterapia, ecc.) consiste nel 'prendersi
cura' in senso
globale della persona, di non lavorare sul quadro sintomatologico e, quindi,
sulla cosiddetta 'malattia', ma
hanno l'obiettivo primario di'sollecitare' le risorse di cui ciascun organismo (o
per meglio dire Persona) è dotato
al fine dell'ottimale stato di salute e benessere che, come anche la stessa
Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, non indica semplicemente uno
stato di mancanza di malattia, bensì una più ampia condizione e pienezza di vita in cui la persona
si esprime ed opera in completa armonia con sè stessa e con l'ambiente in cui è
(casa, famiglia, lavoro, società).
In sostanza l'Operatore Olistico non è un medico od una figura paramedica e tantomeno
può o deve svolgere attività di pertinenza medica (ovvero 'diagnosticare' le eventuali patologie e tarare un
iter 'terapeutico') ma è una figura che potremmo definire
di 'Educazione al Benessere' che, attraverso conoscenze ed
esperienze specifiche, 'accompagna' la Persona verso il pieno Benessere;
per usare una terminologia anglofona potremmo definirlo un 'Wellness
Counselor', un Consulente al Benessere.
Talvolta l'azione di un Operatore Olistico, laddove se ne
presentino le opportunità e condizioni, affianca e coadiuva una terapia medica
ufficiale, consentendo alla persona di magari meglio rispondere (in virtù della
stimolazione delle naturali ed innate risorse interne!) alla terapia in atto.
La grande valenza delle discipline
olistiche però è quella di anticipare o meglio evitare che un'eventuale
situazione di disarmonia, disagio e magari anche malessere generale (non
essenzialmente di tipo fisico) sfoci in una vera e propria'patologia', la
quale il più delle volte non è altro che la risultante finale di tutta una
serie di condizioni, situazioni, modi di vivere, atteggiamenti soprattutto
mentali nei confronti della vita, che si traduce, col tempo, in un grosso
'avvertimento' che il corpo fisico (altrimenti detto 'soma')
ci rivolge affinché ci si prenda meglio cura di sé stessi ma non solo sul piano
strettamente fisico!
In tal senso sorge spontanea una domanda: "non
è meglio allora evitare di alimentare una condizione che potrebbe portarci un
giorno a stare male?" Ovviamente
sì! Ed è proprio questo il grande campo d'azione in cui le Medicine Naturali o
Complementari che dir si voglia si muovono.
Altro grande aspetto di rilevanza culturale
è che, tutte indistintamente, le discipline olistiche sono frequentabili anche
per un migliore sapere personale circa la 'gestione della propria salute'.
( 2 ) UN OPERATORE DEL SETTORE OLISTICO (AREA BENESSERE)
COSA PUO' EFFETTIVAMENTE FARE?
In generale sono 'trattabili' tutte quelle situazioni in cui la
persona non manifesta una condizione definibile 'patologica' ma, generalmente, tutte le 'disarmonie' che si traducono in stati di malessere
vago e generalizzato, affaticamento, scarsa resistenza allo stress, scarsa
carica energetica, ecc. le quali, se non affontate e risolte per tempo,
potrebbero 'cristallizzarsi' e portare alla già citata condizione
di 'malattia' che,
ricordiamo, poi è di stretta pertinenza medica.
In tal senso il campo d'azione dell'Operatore Olistico è
potenzialmente molto vasto: chi può dire di non aver mai accusato una delle
condizioni suindicate?
Resta sottinteso che allorquando l'Utente si rivolge all'Operatore
Olistico e dichiara una condizione di patologia in atto e magari di essere in
terapia si deve avere la coscienza e l'accortezza di verificare bene se il
servizio olistico può essere prestato a supporto dell'azione medica in atto, ed
in armonia con il terapeuta 'ufficiale', oppure
se è preferibile, in un'ottica di tutela e rispetto della persona, non trattare
in alcun modo la persona stessa. Quest'ultimo aspetto viene sempre sottolineato
durante i seminari di formazione ed in tal senso la 'sensibilità' relativa alle condizioni 'limite' ovviamente si acquisisce col tempo e
l'esperienza.
( 3 ) E' LEGALE ESERCITARE ATTIVITA' NEL SETTORE OLISTICO
/ AREA BENESSERE?
Assolutamente sì è la risposta al primo quesito, mentre
per il secondo è negativa e spieghiamo meglio: nella stessa Costituzione è
garantito il diritto e la libertà di operare, come liberi professionisti o in
associazione o addirittura in forma cooperativa; di seguito vengono riportati
gli articoli di Legge più salienti in tal senso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.4: La Repubblica riconosce a tutti il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale della società.
ART.35 -III -RAPPORTI ECONOMICI: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni...
ART.41: L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...
ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...
CODICE CIVILE
libro Quinto, del Lavoro - ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
È quindi assunto fondamentale della
Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme,
purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è
necessario un 'riconoscimento' ufficiale perchè un lavoro, anche se
non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.
A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo
stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro):
""Affinché si identifichi una
professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma
quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale:
un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della
qualità, un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste
caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di
rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso
formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la
qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a
conferire il titolo professionale corrispondente."
· È solo quando
l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici
delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di
contravvenire all'articolo 348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette,
per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato),
meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla
Cass.Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla
professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le
malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da
quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della
professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure
al malato".
( 4 ) CHI NON HA ALCUNA ESPERIENZA PREGRESSA PUO' ADERIRE
AD UN PERCORSO FORMATIVO?
Assolutamente sì in quanto la maggior parte
dei Corsi attuati da Adhara prevede un inizio 'modulare', ovvero,
in senso cronologico, vengono dapprima trattate le 'basi' in modo che chiunque possa acquisire
gli appropriati strumenti conoscitivi ed operativi per seguire in massima
tranquillità il programma formativo prescelto; per gli aspetti già citati nel
punto precedente non esistono inoltre, ad oggi, requisiti formali per l'accesso
ai Corsi, se non la motivazione e la sensibilità (assolutamente individuale)
verso tali argomenti legati, ripetiamo, alla conoscenza dei naturali sistemi di
gestione della salute e del benessere.
È
implicita la considerazione che chi già svolge un'attività del settore sanitario
può affrontare tali percorsi olistici in una visione di aggiornamento,
ampliamento e differenziazione delle proprie capacità e pertinenze specifiche.
( 5 ) CHE TITOLO RILASCIA CENTRO ADHARA DOPO LA FREQUENZA
DI PROGRAMMA FORMATIVO?
In relazione anche a quanto riportato poco
sopra, ed al fatto che allo stato attuale dei fatti non esiste nel nostro Paese
una effettiva regolamentazione del settore, i titoli rilasciati a fine
formazione hanno un carattere di 'certificazione di diritto
privato'da non confondere, in tal senso, con titoli abilitanti a
livello giuridico come avviene per altre professioni che godono invece di una
regolamentazione legislativa; nessun centro in Italia (Centro Adhara compreso)
può vantare di poter rilasciare 'titoli abilitanti' (in senso giuridico) e tantomeno sono
validi, sempre sotto il profilo giuridico, i riconoscimenti di qualsivoglia
organizzazione estera proprio per il fatto già citato della mancanza di
legislazione italiana in materia; spesso i presunti riconoscimenti della scuola
xy del paese yz non sono altro che attestazioni di tipo accademico, ma non
hanno il valore che spesso viene proclamato con tanta superficialità o, forse,
con deliberata volontà di abbagliare!
Quindi, per riassumere, Centro Adhara, in
qualità di realtá privato, allorquando rilascia un attestato si assume la
responsabilità di certificare che la persona la quale ha seguito un percorso
formativo è in grado di svolgere, avendone acquisito le capacità
pratico-teoriche, una data disciplina ed anzi, proprio per tale senso di
responsabilità, ogni attestato rilasciato è corredato di una valutazione in
maniera tale che poi un potenziale Utente di servizi possa discriminare 'quanto
è bravo/a'l'Operatore/Operatrice a cui si rivolge.
Tale protocollo, senza volersi sostituire a
nessuna autorità legislativa competente, è stato creato anche al fine di
distinguersi da altre realtà che, con massima superficialità, rilasciano
attestati, certificati e quant'altro senza alcun criterio: magari basta aver
partecipato (e soprattutto pagato!) ad un corso ed il 'pezzo
di carta' è
sbrigativamente conferito: "tanto non è riconosciuto,
quindi...." Centro
Adhara, proprio per la mancanza di regolamentazione, essendo una realtá privata
le cui risorse principali sono derivate dagli Utenti stessi, e quindi beneficia
in modo indiretto della capacità acquisita dai propri Utenti, tiene oltremodo a
garantire la 'qualità sostanziale' del servizio formativo svolto, a
vantaggio di tutti: Utenti, Utenti/Clienti degli Utenti Centro Adhara.
Inoltre, per i presupposti già elencati al punto 3, il fatto che manchi una effettiva regolamentazione del
settore non significa che le 'Arti per la Salute' non possano essere esercitate in
massima libertà, tranquillità e nel pieno rispetto della Legge e delle altrui
competenze.
( 6 ) PER POTERSI ORGANIZZARE A LIVELLO FISCALE,
AMMINISTRATIVO?
Prenderemo in esame la normativa dal punto
di vista dell'operatore individuale in quanto la forma societaria o associativa
è soggetta ad una varietà di norme fiscali e previdenziali che necessitano di
uno spazio più approfondito (è in quest'ambito che Centro Adhara fornisce
un completo servizio di consulenza per chi intende crearsi una realtà operativa
nel settore olistico).
Quindi se l'Operatore Olistico decide di svolgere la sua
attività in forma individuale, quindi libera professione, aprendo posizione IVA
col codice ATECO (Attività Economiche) 960909; ed ai fini dell'individuazione
del tipo di contabilità da utilizzare, agli inizi si può essere inquadrati fra
i:
·
CONTRIBUENTI REGIME EX MINIMI - sino a 20 milioni di fatturato annuo
·
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA TRIMESTRALE con fatturato annuo sino a 600 milioni.
Le
principali differenze riguardano:
1. deducibilità forfettaria dei costi del 25%,
per tanto tasse ed i.v.a. sono calcolate sul 75% del volume d'affari(contribuenti regime ex minimi)
2. deduzione analitica dei costi e pagamento
tasse ed iva in base al risultato del conteggio analitico (contabilità
semplificata)
La valutazione dell'opportunità di una delle due scelte è
soggettiva , cioè a seconda del volume della propria attività, ed in base ai
costi che ogni operatore ritiene di dover sostenere per lo svolgimento
dell'attività stessa. Alla parte fiscale si deve aggiungere, l'iscrizione
obbligatoria alla gestione separata I.N.P.S. - art. 2 comma 26 L.335/95, al
fine di costituirsi una base di versamenti contributivi per una futura
pensione. L'iscrizione è obbligatoria e la percentuale di versamento è
attualmente del 27%, di cui 2/3 a carico dell' operatore, ed 1/3 (4%) a carico
del cliente, su un massimale annuo di 148 milioni; la percentuale a carico del
cliente è da addebitarsi in fattura.
Altro importante riflesso fiscale e previdenziale
riguarda il caso in cui l'operatore svolga attività di corsi o seminari per
Enti o aziende. In questo caso la fattura dovrà essere corredata di ritenuta a
titolo di acconto d'imposta pari al 20% dell'imponibile da versare a cura
dell'azienda o Ente organizzatore. Rimane invariata la parte I.V.A. (20%) e
previdenziale (4%).
Tutto quanto esposto è una piccola disamina di una
situazione tipo, le particolarità e i dubbi relativi all'avviamento e gestione
fiscale e previdenziale, di questo tipo di professioni sono da valutare di
volta in volta, secondo le modalità e le normative via via applicabili, in
quanto proprio per la peculiarità della prestazione, e per il fatto che si
tratti di quelle nuove professioni affacciatesi sul mercato, il tutto sarà in
via di evoluzione nei prossimi anni. Molto dipenderà dal numero degli addetti e
dalle forme associative o meno che si vorranno utilizzare per lo svolgimento di
questi splendidi "mestieri".
SI SEGNALA
CHE, IN ALTERNATIVA, LA CREAZIONE DI UN'ATTIVITÀ NEL SETTORE OLISTICO SOTTO LA
FORMA GIURIDICA DI REALTA' ASSOCIATIVA SEMPLIFICA PARECCHIO LA GESTIONE
OPERATIVA E, PER DI PIÙ, SVINCOLA DALLE IMPOSIZIONI FISCALI E DALLE TASSAZIONI
DEL REDDITO, ED INOLTRE È ATTUABILE E GESTIBILE ANCHE DA PARTE DI LAVORATORI
DIPENDENTI (PUBBLICO O PRIVATO) CHE MAGARI DESIDERANO AVERE UNA SECONDA
ATTIVITÀ.
Informazione
Legislativa Legge 4/2013
CORRETTA INFORMAZIONE
LEGISLATIVA e LAVORATIVA
Operatore del Massaggio
Olistico /Operatore del Benessere
Lo Stato italiano non
offre parametri di valutazione per la formazione di massaggiatore per il
benessere ( non esiste un “Diploma” di massaggiatore statale): esiste quello
del massofisioterapista, del fisioterapista e dell’estetista, figure
professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico. Per questo
motivo una Scuola, un Centro, un’Associazione che svolgono attività di
formazione nel massaggio per il benessere e nelle biodiscipline devono essere
scelti per il programma di formazione che offrono. Questo vale anche per
Regioni, Provincie e Comuni: è necessario non confondere le “qualifiche
regionali professionali” con l’abilitazione all’esercizio della professione.
Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 2013 che
disciplina l’attività professionale di tutti quei lavoratori che non
appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche
tutti coloro che operano in ambito olistico.
Legge n° 4/2013: “Disposizioni in data 10 febbraio 2013 della Legge sul riconoscimento delle libere professioni,” entrata definitivamente in vigore con pubblicazione G.U. n. 22 del 26.01.2013.
Con questa legge l’Italia si è adeguata alla realtà Europea ed ora la preparazione all’interno di percorsi di formazione specifici nel settore del benessere olistico assume una nuova, concreta, dignità professionale. Una legge che sicuramente infastidisce tutti i detrattori delle libere professioni non organizzate in Albi, Ordini, Collegi, ecc.., La presa di posizione da parte di coloro che in tutti questi anni hanno “remato contro”, rallentando l’iter legislativo, non ha bloccato lo sviluppo di professionalità quali il Naturopata, il Counselor e l’Operatore Olistico, che in tutta Europa hanno da tempo dignità equiparate a quelle più tradizionali, ma semplicemente, purtroppo, consentito il proliferare di persone con scarsa ed equivoca preparazione, ai danni dell’utenza e dell’immagine di seri professionisti.
La legge affida pertanto a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con forme di garanzia per gli utenti. Con l’approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in due modalità organizzative:
professioni organizzate
in Ordini, Albi e Collegi (medici, architetti, avvocati, ecc.)
professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.
professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.
Nel momento in cui una
Scuola, un’ Associazione, un Centro privato rilasciano un Attestato a seguito
di un percorso formativo professionale (minimo 200 ore) o un Diploma (a
conclusione di un ciclo di studio, minimo 400 ore e con valore sempre di
attestazione) agisce come “certificazione di diritto privato”, assumendosi la
responsabilità di certificare il percorso formativo svolto dalla persona, a
seguito di verifiche e monitoraggio delle capacità teoriche e pratiche nel
massaggio classico, olistico, bioenergetico: il massaggio per il benessere.
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione.
E’ il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito:
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione.
E’ il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito:
http://www.csenmilano.it
Sempre parlando in
termini di legge, deve essere chiaro che il CONI, Federazione delle Federazioni
Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio
Bioenergetico e Benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune
realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere
devono essere riconosciute ed affiliate al CONI.
La Legge chiarisce ogni dubbio riguardo la legittimità a svolgere l’attività di massaggi con quanto sancito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro)
La Legge chiarisce ogni dubbio riguardo la legittimità a svolgere l’attività di massaggi con quanto sancito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro)
L’ ACCADEMIA DI
FORMAZIONE PER OPERATORIM OLISTICI del Centro LA FARFALLA DI lUCCA –
attesta il percorso e la formazione professionale utile per un effettivo
inserimento nel mondo del lavoro. Tale attestazione è riconosciuto da
S.I.A.F. : la S.I.A.F. è un’associazione professionale di categoria ufficialmente registrata e inserita negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia, censita nella banca dati del CNEL (Camera Nazionale di Economia del Lavoro), accreditata presso il CoLAP(Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali): ha il compito di promuovere e coordinare il riconoscimento, la tutela e l’attestazione.
S.I.A.F. : la S.I.A.F. è un’associazione professionale di categoria ufficialmente registrata e inserita negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia, censita nella banca dati del CNEL (Camera Nazionale di Economia del Lavoro), accreditata presso il CoLAP(Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali): ha il compito di promuovere e coordinare il riconoscimento, la tutela e l’attestazione.
Parlare del massaggio
spesso crea perplessità e confusione, ma proprio per questo è
indispensabile essere il più precisi e chiari possibile ed è assolutamente
legale e tutelato il lavoro in tale contesto (massaggio per il
benessere) a patto che non si svolgano pratiche estetiche o terapeutiche.
In definitiva, attualmente in Italia in merito all’attività di Massaggiatore del benessere, olistico e bioenergetico , è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
L’importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’ assicurazione a tutela della professione.
ll codice attività I.N.P.S. è:
In definitiva, attualmente in Italia in merito all’attività di Massaggiatore del benessere, olistico e bioenergetico , è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
L’importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’ assicurazione a tutela della professione.
ll codice attività I.N.P.S. è:
Codice 26
“Operatore per il benessere fisico”
L’ Operatore del
Benessere – Operatore del Massaggio è un lavoratore autonomo, non
necessita d’iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività:
“Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09 – altre attività di servizi alla persona.
Titpologia di attività:
A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività:
“Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09 – altre attività di servizi alla persona.
Titpologia di attività:
75 – Massaggi
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico
Le possibilità di
lavoro, anche in un panorama difficile e complesso come quello italiano,
sono davvero confortanti e numerose, il settore del benessere è effettivamente
uno dei pochi in costante crescita, con una sempre più ampia e articolata
richiesta di operatori del benessere presso centri specializzati (centri
estetici, centri termali, centri benessere, spa..). L’attività di massaggio per
il benessere offre la possibilità di assunzione in qualità di lavoratori
dipendenti con contratti legali riferiti alle diverse realtà lavorative, oppure
come liberi professionisti con il codice Iva relativo alla professione
(96.09.09).
L’associazione
L’Associazione mette a disposizione una Sala
per le Attività per
svolgere seminari,corsi e
incontri culturali, tutti riguardanti
discipline del benessere e/o medicina alternativa.
Inoltre concede in uso temporaneo i propri spazi a professionisti del benessere per esercitare e divulgare la propria attività.
Inoltre concede in uso temporaneo i propri spazi a professionisti del benessere per esercitare e divulgare la propria attività.
ORARIO ASSOCIAZIONE:
L’Associazione non può garantire un orario fisso di apertura in quanto all’interno vengono fatte attività che richiedono la chiusura al pubblico.
Per iscriversi a Seminari, Corsi e Conferenze è necessaria la prenotazione.
L’Associazione non può garantire un orario fisso di apertura in quanto all’interno vengono fatte attività che richiedono la chiusura al pubblico.
Per iscriversi a Seminari, Corsi e Conferenze è necessaria la prenotazione.
L’organizzazione del centro è gestita
dal Presidente della Farfalla Sig. VIANI ALEX cell.3479159843
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